Defiscalizzazione dei crediti - www.tctimes.it

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I CREDITI INESIGIBILI HANNO UN VALORE
POICHE’ SI PUO’ ANCORA GUADAGNARE DA UNA PERDITA
DEFISCALIZZAZIONE DEI CREDITI

La defiscalizzazione consente di detrarre dall’importo del credito l’incidenza di un’imposta. Secondo quanto previsto dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR – art. 101, comma 5°) e confermato dall’Agenzia delle Entrate (Circolare n. 26/E del 01.08.2013), è possibile ottenere la deducibilità delle perdite su crediti nel caso in cui l’attività di recupero risulti infruttuosa.

In caso di mancato recupero, TC.TIMES fornirà una relazione di chiusura dettagliata per ciascuna pratica.

Tale relazione, redatta in conformità alla normativa vigente e al verificarsi dei presupposti richiesti, può essere considerata un valido elemento di prova a fini fiscali, permettendo di portare a perdita il credito inesigibile.

  QUANDO PUOI OTTENERE LA DEFISCALIZZAZIONE DEI CREDITI INESIGIBILI

   I casi di inesigibilità
 
CREDITI DI MODESTA ENTITÀ: un credito si considera di modesta entità quando ammonta ad un importo non superiore a 5.000 euro per le imprese di più rilevante dimensione e non superiore a 2.500 euro per le altre imprese; inoltre, tali crediti devono essere scaduti da almeno 6 mesi.
 
DEBITORE SOTTOPOSTO A PROCEDURE CONCORSUALI: quando è in corso il fallimento sul debitore oppure si sta cercando di raggiungere un accordo di ristrutturazione dei debiti. È possibile ottenere la defiscalizzazione senza aspettare la chiusura della procedura fallimentare.
 
PRESCRIZIONE DEL CREDITO: quando è decorso il termine previsto dalla legge per far valere il proprio diritto.
 
COMPROVATO STATO DI INSOLVENZA: quando il debitore si trova in una perdurante situazione di illiquidità finanziaria (debitore “pluriprotestato”) oppure non è stato possibile procedere legalmente perché è nullatenente.
 
IRREPERIBILITA’ DEL DEBITORE: quando non è stato possibile notificare diffide o atti giudiziari per irreperibilità del destinatario.
OTTIENI LA DICHIARAZIONE DI IRRECUPERABILITA'

Secondo la Circolare del Ministero dell’Interno n. 557/Pas/6909/2015, la relazione rilasciata dall’agenzia di recupero crediti che attesti l’esito infruttuoso dell’intervento costituisce documentazione valida ai fini della verifica dell’inesigibilità del credito insoluto.

Per ottenere la defiscalizzazione dell’importo non riscosso, è sufficiente presentare una relazione firmata e timbrata dalla società di recupero crediti, che certifichi il mancato successo delle attività di recupero effettuate.

La dichiarazione di irrecuperabilità può essere rilasciata anche da un avvocato, indicando tutte le attività svolte senza esito positivo. Alla dichiarazione devono essere allegati i documenti che comprovano l’inesigibilità definitiva del credito.
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